Nella sentenza n. 11147/2014, la Corte di cassazione torna a occuparsi della questione relativa ai termini e alle condizioni per l’esclusione o meno dalla base imponibile Irap dei contributi erogati a norma di legge. In particolare, nella specie, si tratta di contributi Fus (Fondo unico spettacolo) erogati a una fondazione lirica-sinfonica.

Il Collegio giudicante, nell’esplicitare le ragioni del proprio convincimento, parte dalla evoluzione della normativa sul punto. E a questi effetti evidenzia come, a norma dell’articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 446/1997 (nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del Dlgs n. 506/1999), tutti i contributi erogati a norma di legge, compresi quelli esclusi dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette (giusta l’articolo 3, comma 1, del Dl n. 833/1986), debbono essere inclusi – come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 289/2002 – nel calcolo della determinazione della base imponibile Irap, salvo che si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile Irap non sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva abbia previsto espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap (sul punto, cfr Cassazione 14 ottobre 2009, n. 21749, e 1 marzo 2007, n. 4838).

Dopo aver quindi ribadito che tale previsione è applicabile anche alle annualità precedenti il 1999 (coincidente con l’entrata in vigore del Dlgs n. 506/1999 che ha modificato il comma 3 dell’articolo 11 nei cennati termini), quindi anche all’annualità in contestazione (1998), la Corte di legittimità ribadisce il principio di diritto da questa già affermato, secondo il quale “in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il D.Lgs. n.446 del 1997, art.11, comma 3, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile” (cfr Cassazione 28 maggio 2010, n. 13160, e 15 giugno 2010, n. 14415).

Sulla base di tali presupposti, la Suprema corte passa a esaminare la questione sub iudice concernente, come detto, l’imponibilità o meno dei contributi erogati dal Fus a una fondazione lirica-sinfonica. E nel dare atto che, in seguito alla emanazione del Regolamento di attuazione del Dlgs 29 giugno 1996, n. 367, articolo 24, comma 1, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle spese per il personale (determinata “in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro” - cfr Dm ministro Beni culturali del 10 giugno 1999, n. 239, articolo 1, comma 1, lettera c) è stata fissata nella misura del 20% (articolo 2, comma 1, lettera c), chiarisce che solo detta quota del contributo, in quanto assoggettata a vincolo di destinazione, è esclusa dalla base imponibile Irap.
La parte eccedente la cennata percentuale è, invece, imponibile ai fini Irap, non esistendo l’indispensabile correlazione stabilita dalla legge tra quota del contributo e sua destinazione a costi non deducibili sostenuti dalla fondazione.

In ragione di tali considerazioni, poiché nella specie la fondazione aveva invocato a fondamento della propria istanza di rimborso Irap l’esclusione della sola quota del 20% dei contributi pubblici ricevuti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto tale richiesta legittima e fondata e l’hanno accolta non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto.


Fonte: Agenzia Entrate

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