In materia di Iva, l'articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972, stabilisce che "il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti..siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente".

In attuazione di tale previsione, il decreto ministeriale 13 dicembre 1979 ha dettato le norme regolamentari in ordine agli adempimenti e alle procedure da porre in essere in tema di liquidazioni periodiche, di dichiarazione annuale e di versamenti del tributo da parte dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo.
L'articolo 6, terzo comma, del Dm, prevede poi, tra l'altro, che "per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale".

In sostanza, la norma in questione dispone l'obbligo di prestare le garanzie (espressamente richieste e individuate dall'articolo 38-bis del Dpr n. 633) per le eventuali eccedenze d'imposta emergenti dalle singole dichiarazioni annuali dell'ente o società controllante, ovvero delle società controllate, che risultano totalmente o parzialmente compensate nel corso dell'anno con l'imposta che avrebbe dovuto essere versata dall'ente o società controllante, ovvero da altre società controllate.

Come osservato dall'Assonime nella circolare n. 16 del 1980, di commento alle cennate disposizioni, tali eccedenze di credito sono trattate, agli effetti delle garanzie, "..alla stessa stregua - ed evidente è la ratio di tale equiparazione - delle somme di cui si ottiene il rimborso a norma dell'art. 38-bis..del d.P.R. n. 633. Per l'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale, ancorché in tutto o in parte soddisfatto nel corso dell'anno tramite la procedura di compensazione, dovrà infatti essere prestata in sede di presentazione della dichiarazione annuale la stessa garanzia fideiussoria o cauzionale richiesta..dal ricordato..art.38-bis".

In base alle citate disposizioni, con la sentenza in rassegna, i giudici di legittimità hanno quindi affermato (a nostro avviso, correttamente) - ribadendo il proprio consolidato orientamento in materia (vedi, tra le varie decisioni espressamente richiamate, la sentenza n. 28692 del 23 dicembre 2005) - che la mancata prestazione, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, delle garanzie fideiussorie delle eccedenze di credito compensate tra le società di un gruppo, e il successivo mancato versamento all'ufficio dell'importo a esse corrispondente entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, dà luogo a un comportamento oggettivamente sanzionabile (così come ritenuto dall'ufficio competente nella fattispecie in oggetto) a norma del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 (più specificamente, aggiungiamo noi, in virtù dell'articolo 13 di tale Dlgs, il quale, al primo comma, stabilisce in linea generale - a carico di chi non versa, in tutto o in parte, l'imposta risultante dalla dichiarazione alla prescritta scadenza - la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato).

Sul tema della natura giuridica e dei contenuti delle garanzie, nonché delle relative modalità di presentazione, si veda anche, sia pure in relazione a una fattispecie parzialmente diversa da quella in esame, la sentenza n. 27200 del 4 dicembre 2013.


Fonte: Agenzia Entrate

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