L’ampia disamina effettuata dalla pronuncia di legittimità in rassegna (n. 9139/2014) della legislazione tributaria dettata dalla regione Abruzzo in tema di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile applicata alle concessioni regionali sulle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative evidenzia l’infondatezza della pretesa della società contribuente sulla necessità che tale onere tributario dovesse essere previsto nello stesso atto di concessione.
Infatti, non v’è alcun ragionevole dubbio della fonte legale dell’obbligo tributario e non, di certo, della natura convenzionale in ordine all’assunzione dell’obbligazione scaturente dall’avvenuto verificarsi del relativo presupposto, ossia – nel caso di specie – della sottoscrizione dell’atto di concessione regionale, che nella controversia oggetto della decisione della Suprema corte in commento, riguarda la concessione in uso delle aree demaniali per cinquant’anni destinate alla creazione di un porto turistico.
Pertanto, non ha trovato alcun accoglimento da parte del Supremo collegio la tesi (parimenti respinta innanzi ai giudici dei due gradi di merito) della società concessionaria in merito alla necessaria previsione nell’atto di concessione dell’onere tributario, il quale – per la società contribuente – sarebbe dovuto sorgere solamente a seguito dell’eventuale rinnovo della concessione stessa.

Una seconda eccezione della parte privata riguardava l’inapplicabilità della disciplina fiscale regionale suddetta in assenza di alcuna normativa di attuazione di tale prestazione patrimoniale coatta a opera della Regione, facendo leva sulla previsione dettata dall’articolo 14 della legge nazionale n. 281 del 1970, ove si previde che le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all’articolo 1 e gli altri previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti e in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.
Il successivo terzo comma del cennato articolo 14 prevedeva che le Regioni emanassero le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri e, a tal fine, la legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, dispose all’articolo 1 l’istituzione, ai sensi dell'articolo 58 dello statuto regionale e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, alcuni tributi propri, tra i quali l’imposta sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile e la tassa sulle concessioni regionali.

Nessun ragionevole dubbio può sussistere sul fatto che alcuna integrazione normativa la Regione avrebbe dovuto emanare, in quanto il suddetto articolo 10 della legge regionale n. 141 del 1997 aveva individuato compiutamente il tributo proprio, prevedendo che esso si applicasse alle concessioni in base alla classificazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 494 del 1993, e “nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione calcolato non tenendo conto della lievitazione del costo dovuto in conseguenza dell'espletamento della licitazione privata ex art.37 del codice della navigazione”.

Non si riscontrano precedenti in termini, potendosi soltanto osservare che la Corte costituzionale, nella sentenza 18 marzo 2005, n. 100, ha affermato che l'articolo 3 della legge delega 16 maggio 1970, n. 281, prevede che, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90% del tributo di ammontare più elevato.
Da ciò, l’effetto per i giudici delle leggi che – in quell’ipotesi – occorre far riferimento all'ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni al momento dell'emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, non rilevando neppure che la tassa e la soprattassa possano considerarsi come un tributo unitario.


Fonte: Agenzia Entrate

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