Nessun dubbio sull'esattezza della pronuncia della Corte regolatrice del diritto in commento (n. 9126/2014) sull'assenza di alcun vincolo, per l'ufficio finanziario, in ordine alla scelta del soggetto passivo da escutere ai fini della riscossione dell'imposta di registro, né della necessità della previa escussione del soggetto precedentemente raggiunto dalla notifica dell'avviso di accertamento prima e dell'eventuale provvedimento di riscossione, poi.
Infatti, il primo comma dell'articolo 57 della legge di registro approvata con il Dpr n. 131 del 1986 dispone che (oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione) sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
Pertanto, sono responsabili in solido tra loro per l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla redazione dell'atto soggetto a registrazione non soltanto le parti sostanziali, ma anche i rappresentanti delle parti stesse che sono intervenuti in tale loro qualità ai fini sia dell'imposta principale e di quella suppletiva, atteso che il secondo comma del citato articolo 57 dispone che la responsabilità non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive soltanto nei riguardi dei pubblici ufficiali.

Il principio affermato dal Supremo collegio dalla decisione in rassegna non è certamente nuovo, in quanto pacificamente accolto dalla giurisprudenza unanime di legittimità, ma viene arricchito dall'esclusione di alcun obbligo per l'Amministrazione finanziaria di giustificare la sostituzione del soggetto passivo della riscossione nel corso del procedimento di esazione del tributo di registro, come invece ammesso dalla Commissione tributaria regionale.
Infatti, nella relativa sentenza era stata eccepita la presunta necessità da parte dell'Amministrazione finanziaria non soltanto di valutare e indicare nella motivazione dell'atto le specifiche circostanze che avrebbero impedito la riscossione del tributo presso l'obbligato principale, ma anche il venir meno del vincolo di solidarietà ove l'imposta non risulti riscossa presso il debitore principale per fatto imputabile a tale Amministrazione (quale - nel caso di specie - il vizio di notificazione della cartella esattoriale, ancorché già accertato giudizialmente).

Il regime legale dettato dalla citata legge di registro trova la sua ragione giustificatrice nel fatto che tale coobbligazione solidale - espressiva nell'ambito tributario della solidarietà passiva di diritto comune - esprime una garanzia a favore del creditore d'imposta, in quanto il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo, e la decisione in commento ricorda che all'Amministrazione finanziaria "fino a quando non abbia conseguito l'adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti".

Per completezza di informazione, possiamo ricordare come la Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno 2000, n. 215, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, il quale ultimo disciplina la surrogazione "in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria" a favore dei notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali intervenuti negli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, e dei cancellieri e segretari "per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni".

Infine, è da evidenziare come il legislatore fiscale abbia ampliato il novero dei soggetti coobbligati aggiungendo, con l'articolo 1, comma 46, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007), al citato articolo 57 il comma 1-bis, prevedendo che gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Successivamente, con l'articolo 1, comma 15, lettera a), n. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stato aggiunto (con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011) il comma 1-ter, secondo il quale l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.


Fonte: Agenzia Entrate

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