In tema di Iva, nelle cd. “frodi carosello”, il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’articolo 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’Iva assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del D.p.r. n. 633/1972, articolo 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (cfr. anche Cass. sent. n. 867/2010, SS.UU n. 30055 del 2008). Gli stessi rilievi valgono anche in ordine alle altre imposte evase, trattandosi di effetti consequenziali alla “frode carosello”. Del resto in tema di Iva, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, come nella specie, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (V. pure Cass. Sentenze n. 12802/2011, n. 2847/2008). La dimostrazione del mancato pagamento dell’Iva può ben essere fornita non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente. Pertanto, qualora fornisca tale prova, come nel caso in esame, grava sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10414 del 12/05/2011, n. 8132 del 2011).

Ordinanza n. 17918 del 13 agosto 2014 (udienza 5 giugno 2014)
Cassazione civile, sez. VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Bognanni Salvatore
Iva – Frodi carosello – Presunzione di piena conoscenza della frode e della consapevole partecipazione all’accordo simulatorio – Onere del contribuente di dimostrare la fonte legittima della detrazione

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