La Corte richiama un principio consolidato espresso dalle SS.UU. (cfr. sent. n. 13676/14), in base al quale nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, DPR n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Sentenza n. 19627 del 17 settembre 2014 (udienza 9 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Cosentino Antonello
Imposta dichiarata incompatibile con il diritto europeo – L’esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta

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