La fattispecie sub iudice (Cassazione, sentenza n. 7606/2014) ha a oggetto una rettifica Iva mediante la quale l'ufficio ha contestato a un'associazione di produttori di tabacco l'omessa contabilizzazione di ricavi relativi alla cessione di quote di produzione di tabacco, ritenuta dalla contribuente un'operazione fuori campo Iva, in quanto non riconducibile alle fattispecie espressamente disciplinate dall'articolo 34 del Dpr n. 633/1972, contenente il regime speciale Iva per i produttori agricoli.

In tale stato di cose, la Suprema corte ha osservato, in via preliminare che, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 633/1972, nonché conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della VI direttiva (rifusa nella direttiva 2006/112/Ce), la cessione di beni immateriali rappresentati o meno da un titolo (quale l'attività in esame), deve essere considerata come una prestazione di servizi e, come tale, rientrante nel campo di applicazione dell'Iva in presenza degli ulteriori requisiti soggettivi.
La non riconducibilità alle operazioni cui è applicabile lo speciale regime Iva agricoltura (di cui all'articolo 34 del Dpr n. 633/1972), pertanto, non determina l'esclusione da imposta delle prestazioni di servizi in esame, bensì l'assoggettabilità al regime ordinario.

Del resto, in senso analogo si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria la quale, con la circolare 4 aprile 2006, n. 51/E, ha affermato che la cessione delle quote latte e dei diritti di rimpatrio vigneti, poste in essere da produttori agricoli, devono essere assoggettate a Iva con aliquota ordinaria, essendo effettuate nell'esercizio di impresa e non essendo comprese nelle operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta, ai sensi della tabella A, allegata al Dpr n. 633/1972.

La Cassazione, infine, con riferimento al requisito soggettivo, ha evidenziato che dette prestazioni di servizi si considerano comunque effettuate nell'esercizio di imprese anche se poste in essere da associazioni di categoria, in quanto operazioni realizzate da "enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole" (comma secondo dell'articolo 4 del Dpr n. 633/1972).
Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, "si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio dell'impresa a norma del comma 2, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti".

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