In tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi del D.p.r. n. 600/1973, articolo 2, nel testo applicabile nella fattispecie “ratione temporis” – “elementi indicativi di capacità contributiva”, tra gli altri, specificamente la “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli”, nonchè di “residenze principali o secondarie”.
La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’articolo 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva” (cfr., tra le tante, Cassazione n. 19252/2005) mentre grava sul contribuente fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento (ivi compreso l’originario acquisto) del possesso di tali beni.

Sentenza n. 16832 del 24 luglio 2014 (udienza 29 aprile 2014)
Cassazione civile, Sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti  Roberta
D.p.r. n. 600/1973, articolo 2 – Elementi indicativi di capacità contributiva – La disponibilità di tali beni costituisce una presunzione legale di “capacità contributiva” – E’ onere del contribuente fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento del possesso di tali beni.

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