Le linee guida del credito di imposta per le donazioni a sostegno della cultura. Dagli interventi che danno accesso al bonus ai soggetti beneficiari, dalle percentuali di fruizione all’utilizzo. Con la circolare n. 24/E del 31 luglio, l’Agenzia fornisce un quadro sull’Art-bonus, introdotto con l’articolo 1 del Dl 83/2014, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

In via preliminare, la circolare chiarisce che la misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma.

Il credito di imposta spetta, infatti, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2014, 2015 e 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In particolare, l’agevolazione fiscale spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50% per quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.
Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è, infatti, riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d’impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Tra le persone fisiche vanno ricompresi quei soggetti che non svolgano attività d’impresa, quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di fabbricati.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, il credito di imposta viene riconosciuto con il medesimo limite ai soggetti che non svolgono alcuna attività d’impresa, quali enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, così come individuati ai sensi dell’articolo 85 del Tuir.
Rientrano tra i titolari di reddito di impresa, quindi, l’imprenditore individuale, le società, gli enti che svolgono attività commerciale, e gli enti non commerciali (che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).

Ai fini dell’agevolazione in commento, gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta nel limite del 5 per mille dei ricavi se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della propria attività commerciale. Viceversa, se effettuano le erogazioni nell’ambito della loro attività personale o istituzionale, il limite viene fissato nella misura del 15 per cento del reddito imponibile.

In merito alle modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta, nella misura di un terzo dell’importo maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

I soggetti titolari di reddito di impresa, invece, utilizzano il credito di imposta, mediante compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Per quanto concerne i limiti di utilizzo del credito di imposta, la circolare ricorda che lo stesso non è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e, pertanto, può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250mila euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Per espressa previsione di legge, all’Art-bonus non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi, di cui all’articolo 34 della legge 388/2000, pari a 700mila euro.

Non si applica, inoltre, neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del Dl 78/2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
La circolare in commento precisa, poi, che, nel periodo di applicazione di tale agevolazione, non spettano le erogazioni liberali in favore della cultura e dello spettacolo previste dal Tuir.

Di conseguenza, viene temporaneamente disapplicato quanto previsto, a fini Irpef, dall’articolo 15, comma 1, lettere h) e i) e, a fini Ires, dall’articolo 100, comma 2, lettere f) e g) del Tuir.
Il citato documento di prassi evidenzia, ancora, che il credito di imposta “non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
Ne deriva che l’Art-bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva, altresì, ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir, né ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Infine, in relazione alle modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, la circolare chiarisce che le stesse, ai fini della fruizione del credito, devono essere obbligatoriamente effettuate con uno dei sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).


Fonte: Agenzia Entrate

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