Con la Risoluzione n. 73/E del 25 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti a seguito delle modifiche apportate al quadro RW sul monitoraggio fiscale a partire dal periodo d'imposta 2013. In particolare, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, è ora previsto che le persone fisiche sono tenute a compilare il nuovo quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi per assolvere agli obblighi sia di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell’Ivafe e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie). Secondo quanto precisato ora nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, resta confermato quanto indicato nella circolare n. 38/2013, e cioè che le stock option su azioni estere non vanno indicate nel quadro RW finché non sia trascorso un determinato periodo (“vesting period”) in cui l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto in quanto soggetto ad una sorta di condizione sospensiva. Trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW ma solo se, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero. Le stock option devono, invece, essere sempre indicate nel quadro RW, anche nel corso del vesting period, se sono cedibili. In tal caso, sono soggette anche all’applicazione dell’Ivafe sulla base del valore di mercato (circolare 28/2012).

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