I fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi entrano ufficialmente nella rosa degli operatori legittimati a ottenere in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, il rimborso dell’eccedenza Iva detraibile. Il decreto ministeriale 10 luglio 2014, che li ammette ad accedere a questa possibilità, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio.

Si allarga dunque la platea degli autorizzati a guadagnare il rimborso sprint del credito Iva.
La nuova categoria di contribuenti, che rientra nel codice di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 30.30.09, si aggiunge alle seguenti, già in possesso del lasciapassare, individuate, come stabilito dalla Finanziaria 2007, attraverso successivi decreti ministeriali:
subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (Dm 22 marzo 2007)
operatori economici che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (cosiddetti "ferrosi"), appartenenti alla categoria Atecofin 37.10.1, corrispondente al codice 38.32.10 della nuova tabella Ateco 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008 (Dm 25 maggio 2007)
operatori economici che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati, appartenenti alla categoria Atecofin 27.43.0, corrispondente al codice 24.43.00 della tabella Ateco 2007 (Dm 18 luglio 2007)
produttori di alluminio e semilavorati individuati dal codice Atecofin 27.42.0, corrispondente al codice 24.42.00 della classificazione Ateco 2007 (Dm 21 dicembre 2007).
 La possibilità di ottenere il rimborso Iva entro tre mesi dalla richiesta è subordinata al rispetto dei presupposti indicati dall’articolo 30, secondo comma, lettera b), del Dpr 633/1972, cioè quando sono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 dello stesso “decreto Iva” per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Inoltre, il contribuente deve possedere gli ulteriori requisiti previsti dal Dm 22 marzo 2007; occorre cioè che:
eserciti l’attività da almeno tre anni
l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia d’importo almeno pari a 10mila euro, in caso di rimborso annuale, ovvero a 3mila euro, in caso di rimborso trimestrale
l’eccedenza richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo di riferimento.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top