Quadro Normativo

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.Art. 1, comma 128;

Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi;

Determina del Presidente dell’Inail n. 67 dell’11 marzo 2014 “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”;

Decreto del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze del 22 aprile 2014 “Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147” (G.U. n.146 del 26 giugno 2014);

Circolare n. 25 del 7 maggio 2014 “ Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative;

D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

Legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni “Proroga  della  legge  5  marzo  1963,  n.  322,  recante  norme  per l'accertamento  dei   lavoratori   agricoli   aventi   diritto  alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”;

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. Art. 19 in materia di “soppressione dello Scau e  trasferimento  delle  relative  funzioni  all'Inps” e successive modificazioni;

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;

 Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”;

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.


Premessa

L’art. 1, comma 128, della legge 147/20131  ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

In attuazione delle predette disposizioni, l’Inail ha adottato la determina presidenziale 67/2014, con cui sono state definiti i criteri e le modalità di applicazione della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l’anno 2014.
La predetta determina Inail è stata è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali www.lavoro.gov.it 2.
Con circolare n. 25 del 7 maggio 2014 sono stati illustrati i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione, facendo ivi  rinvio alle ulteriori istruzioni operative, a cura di Inps e Inail,  per la concreta applicazione della riduzione ai contributi  assicurativi dovuti per la gestione agricoltura,  di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata.


1.    Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione.

Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’Inail, la misura della riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli é pari al 14,17%.

La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali illustrati al successivo paragrafo 2. che, nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014–2016.
La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.

La suddetta percentuale é aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale del predetto Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento.


2. Criteri generali – Individuazione dei destinatari

Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:

Inizio delle lavorazioni;
A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
gestione assicurativa.

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività. In proposito le disposizioni normative3 che disciplinano le modalità per il calcolo dell’andamento infortunistico prevedono che per le attività iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio  precedente l’anno interessato dal pagamento del premio4 , fermo restando che nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività5 .

La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola azienda  risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore.

Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps é stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione,il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) e l’indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico.

Per quanto concerne le modalità di determinazione e di calcolo dell’Igm e dell’Iga si fa espresso rinvio alla citata circolare Inail  25/2014 (par. 3). In proposito si precisa che anche per la gestione agricoltura la Consulenza statistico attuariale dell’Inail ha calcolato gli indici di gravità medi (Igm),  come da tabella 1 allegata alla determina del Presidente dell’Inail 67/2014, con riferimento al triennio 2010 – 2012 e sulla base degli stessi parametri é prevista annualmente l’elaborazione dell’indice di gravità aziendale (Iga). Gli Igm indicati sono validi per tutto il triennio 2014 – 2016.

Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 196 e 207 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.
L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.

Si riepilogano di seguito le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli.

3. Attività iniziate da oltre un biennio

I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del d.p.r. 1124/19658 , sono accertati e riscossi dall’Inps, che ne dispone la ripartizione tra l’Inail e le gestioni di pertinenza.

Per gli operai agricoli dipendenti e per i piccolo coloni a compartecipazione familiare l’Igm é pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l’Igm é pari 12,84.

Per entrambe le categorie é prevista annualmente l’elaborazione dell’Iga e la riduzione si applica se l’Iga é inferiore o uguale all’Igm.

Sulla base dei predetti parametri è stato elaborato l’elenco, per le diverse categorie, dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.

Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24 viene indicato se è stata applicata la riduzione prevista dalla legge 147/2013 .

4. Attività iniziate da non oltre un biennio

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 20129 .
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- siano operanti da non oltre un biennio;
- siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- siano in regola con  tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Inail www.inail.it 10;
La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza é stato differito al 30 giugno 2014.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente.
Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps.


5. Rettifica degli Iga

Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione (es. Iga superiore all’Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti), gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, mediante apposita di istanza di riesame debitamente motivata, che provvederà a ridefinire l’evento.

Una volta effettuato il suddetto aggiornamento l’Iga sarà elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all’Igm di riferimento sarà rideterminato il contributo assicurativo dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%.
Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps.

6. Revoca della riduzione prevista dalla legge 147/2013

Come già illustrato al punto 4, l’applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente  dichiarato dal datore di lavoro agricolo e dagli altri soggetti interessati nell’apposita istanza telematica. Se la domanda é accettata, sui contributi assicurativi dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del 14,17%, secondo le decorrenze già indicate.

Qualora risulti, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, si procederà alla revoca della riduzione già applicata.

E’ appena il caso di soggiungere che in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli  importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalità previste presso l’Inps.


Fonte: Circolare INPS n. 83

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