La parte ricorrente, nella sua qualità di notaio pubblico ufficiale, nell’arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005, procedeva a effettuare diverse autenticazioni relative alla trasformazione di società di capitali in società di capitali di tipo diverso. I provvedimenti di autenticazione, inoltre, riguardavano sia la trasformazione di società di capitali ma senza comportare un aumento del capitale delle società coinvolte. Al notaio autenticante era recapitato un avviso di riscossione per il ritrasferimento all’Erario di una quota parte dei diritti percepiti come compenso per le autenticazioni effettuate. Con lettera del 23 dicembre 2008, tale pretesa erariale era  contestata dal notaio rogante. Con successivo provvedimento di rettifica veniva leggermente modificato l’importo della tassazione pretesa con il primo avviso di riscossione senza, però, modificare quanto preteso in termini di riversamento di parte dei diritti di autenticazione. Nelle more della controversia giunta sul tavolo del giudice nazionale, la trasformazione di una società di capitali in una società di capitali di altro tipo non rientrerebbe nelle fattispecie di cui all’articolo 10, lettera c) della direttiva 69/335, e di conseguenza non sembrerebbe vietata una normativa nazionale che attribuisca all’Erario, parte dei diritti percepiti da un notaio pubblico ufficiale in occasione della autenticazione dei negozi giuridici di trasformazione. Ne a tanto è valso, a chiarire la posizione della normativa nazionale controversa, fare richiamo a precedenti pronunce dove in analoghe fattispecie veniva richiamata la stessa direttiva ma a ben vedere altra disposizione della stessa direttiva 69/335. Ecco che allora per risolvere il dubbio interpretativo della questione sollevata il giudice nazionale decideva di sospender il procedimento e di chiedere l’esame della questione ai giudici della Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale
Con la sua richiesta, il giudice nazionale, si rivolge ai giudici europei per chiarire se l’articolo 10, lettera c), della direttiva 69/335, debba essere interpretato nel senso che sia di ostacolo a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l’Erario riceva una quota dei diritti percepiti da un notaio, in qualità di pubblico ufficiale, in sede di autenticazione di un negozio giuridico avente ad oggetto la trasformazione di una società di capitali in altra società di capitali senza un aumento di capitale della società subentrante o della stessa compagine societaria che ha cambiato forma giuridica.

Sulla questione pregiudiziale
Come da costante giurisprudenza della Corte, una questione controversa può non essere trattata se emerge in modo manifesto che, la richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione, non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia. Condizione questa che non sussiste nel caso di specie seppur tuttavia la parte ricorrente non è il debitore principale della pretesa erariale contestata. In passato, i giudici europei, si sono già espressi sottolineando come determinati onorari notarili percepiti da notai pubblici ufficiali in occasione di operazioni inerenti la direttiva 69/335 costituiscono un imposta ai sensi di quest’ultima. Con riferimento ai diritti notarili, di cui alla causa principale, qualora una operazione di trasformazione di una società di capitali in altra società di capitali non è detto che tale operazione sfoci necessariamente in una formalità giuridica tale da influenzare il prosieguo dell’attività. Ecco che allora, nel procedimento principale se da una parte i diritti notarili sono stati percepiti in occasione dell’autenticazione di diverse operazioni di trasformazione societaria, dall’altra sono riferiti a negozi giuridici che non hanno comportato alcun aumento di capitale delle società subentranti o delle società di tipo diverso. Per tale motivo non sussistono i presupposti di cui all’articolo 10, lettera c) della direttiva 69/335 per l’attribuzione di parte dei diritti di autenticazione all’erario perciò la normativa nazionale siffatta è da ritenersi incompatibile con il diritto dell’Unione.

La sentenza della Corte Ue
I giudici della seconda sezione della Corte di giustizia europea, si sono pronunciati nel senso di ritenere che alla luce della normativa sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali, di cui particolare riferimento è costituito dall’articolo 10, lettera c), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, datato 17 luglio 1969. Eccome, per la richiamata disposizione normativa, non è compatibile, con il diritto dell’Unione, una normativa nazionale che preveda che l’Erario riceva una quota dei diritti percepiti da un notaio pubblico ufficiale che autentica un negozio giuridico riguardante la trasformazione di una società di capitali in altra di tipo diverso senza che vi sia un aumento di capitale o cambiamento della forma giuridica.


Fonte: Agenzia Entrate

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