La Corte richiama quanto già chiarito in tema di reddito d’impresa, ribadendo che “le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. n. 917/1986, art. 75, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge nell’esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; né l’applicazione di detto criterio implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza” (Cass. n. 6331 del 2008-; si vedano anche Cass. n. 28153 del 2013 e n. 16253 del 2007).

Sentenza n. 16349 del 17 luglio 2014 (udienza 17 gennaio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Greco Antonio
Reddito d’impresa – D.P.R. n. 917/1986, art. 75 – Imputazione temporale dei componenti negativi – Il contribuente non può effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato nell’esercizio di competenza – Regole inderogabili

0 commenti:

 
Top