Vanno indicate in dichiarazione le somme incassate tramite buoni lavoro o sono considerate redditi esenti e, come tali, non soggette a dichiarazione?

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario (articoli da 70 a 73 del Dlgs n. 276/2003). I buoni lavoro hanno valore nominale di 10 euro, ma sono disponibili anche multipli da 20 e da 50 euro. Si tratta di valori lordi, comprensivi di contribuzione (pari al 13%) a favore della Gestione separata Inps, di contribuzione Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominale è pari a 7,50 euro, quello del buono multiplo da 50 euro è pari a 37,50 euro e quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro. Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro e non va pertanto dichiarato. La somma dei voucher non rileva, peraltro, ai fini del limite reddituale di 2.840,51 euro che qualifica lo status di familiare a carico.


Fonte: Agenzia Entrate

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