Secondo quanto stabilito dal Provvedimento attuativo delle Entrate del 10 luglio 2014, in caso di pagamento frazionato dell’exit tax, la prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di residenza in Italia. I pagamenti delle imposte sospese andranno effettuati negli anni successivi, entro lo stesso termine, maggiorati dei relativi interessi. Le rate successive dovranno essere pagate, con i relativi interessi, entro lo stesso giorno degli anni successivi. In caso di fusione e scissione con trasferimento dei cespiti o dell’intero complesso aziendale, o di conferimento dell’azienda, i versamenti residui dovranno essere effettuati dalla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria, con riferimento all’imposta relativa ai cespiti acquisiti per effetto dell’operazione.

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