Superato il sistema di finanziamento pubblico ai partiti (legge 149/2013), con il Dpcm del 28 maggio, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, vengono definiti i criteri di ripartizione e le modalità attraverso le quali i contribuenti possono destinare il 2‰ della loro Irpef a una formazione politica (articolo 12, comma 1, del Dl 149/2013).
Il meccanismo di finanziamento volontario ha preso il via dalle dichiarazioni dei redditi 2014 (anno d’imposta 2013), in riferimento alle quali è stato predisposto uno specifico modulo con i nomi dei partiti ammessi alla contribuzione: il contribuente, per assegnare la propria quota, firma nel riquadro del partito prescelto. La chance è data anche a coloro che, pur essendo titolari di reddito, non son tenuti alla presentazione di Unico Pf o 730; questi ultimi possono presentare soltanto la scheda relativa al 2‰ nei termini previsti per la dichiarazione annuale.
Dal 2015 (anno d’imposta 2014), stampato unico per 2, 5 e 8 per mille.

L’elenco dei possibili beneficiari del sostegno è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dall’apposita Commissione di garanzia che vigila sugli statuti e sulla trasparenza della rendicontazione delle formazioni politiche, entro il 9 gennaio di ciascun anno. Un provvedimento delle Entrate approva poi, per ogni esercizio finanziario, il modello da adottare in occasione delle successive dichiarazioni dei redditi.

Tempi e modalità di ripartizione
Un acconto delle somme spettanti giunge nelle casse dei partiti entro il 31 agosto dell’anno di presentazione delle schede, il rimanente arriva non oltre il 31 dicembre. L’anticipo di agosto complessivamente distribuito non può, comunque, superare il 40% della somma totale destinata allo scopo.
Per rispettare le scadenze, l’Agenzia delle Entrate invia alla Ragioneria dello Stato i dati necessari alla ripartizione dell’Irpef secondo le scelte dei contribuenti, in due tempi: entro il 20 agosto e il 15 novembre.
Non vengono prese in considerazioni le sovvenzioni inferiori a 12 euro e le scelte effettuate in occasione delle dichiarazioni integrative.

L’Irpef distribuita non può superare la spesa stanziata annualmente in bilancio e, nel caso la contribuzione volontaria dei cittadini superasse tale somma, i singoli importi subiscono una riduzione proporzionale.
Se invece le quote assegnate sono inferiori allo stanziamento, il residuo torna all’Erario e finisce nel Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Terminati i conti, può capitare che a un soggetto siano stati assegnati finanziamenti superiori a quelli effettivamente spettanti. Il dipartimento delle Finanze, in tal caso, notifica al partito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della presentazione delle scelte del 2‰, un provvedimento per il recupero della differenza: il beneficiario, nei successivi sessanta giorni, deve riversare le maggiori somme ricevute.

Largo a trasparenza e riservatezza
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, nero su bianco, sul sito internet del Mef, beneficiari e somme assegnate in base alla contribuzione volontaria dei cittadini.

Le garanzie di riservatezza sulle “preferenze” politiche dei contribuenti, garantite dalle modalità di presentazione della scheda, stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile scorso, saranno ulteriormente implementate da un successivo provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2015. Il decreto assicura, inoltre, che ogni anno, entro tale data, ove ce ne fosse bisogno, saranno adottati documenti dello stesso tipo per perfezionare le misure di sicurezza a difesa dei dati sensibili.


Fonte: Agenzia Entrate

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