Con lettera di incarico un contribuente è autorizzato a segnalare contratti assicurativi, prestare consulenza e a curarne gestione e esecuzione, incassando premi per conto dell'agenzia. I proventi sono esenti Iva? Vanno fatturati?

Le operazioni esenti concorrono alla determinazione del giro di affari Iva ma non comportano l’applicazione dell’imposta; per esse, bisogna generalmente adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione, nonché quelli connessi alla dichiarazione annuale. È prevista l’esenzione per le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio (articolo 10, comma 1, numero 2, Dpr 633/1972), nonché per le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione (numero 9). Sono mediatori e intermediari di assicurazione coloro che svolgono le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione (direttiva 2002/92/Ce del 9 dicembre 2002, recepita dall’articolo 106 del Dlgs 209/2005). Anche l’attività di consulenza e assistenza finalizzata all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi è ricompresa tra le attività esenti (risoluzione 267/E del 2009). In relazione a tali attività, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, numero 6, Dpr 633/1972).


Fonte: Agenzia Entrate

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