Il tecnico non ha trasmesso all’Enea, entro i 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Come posso rimediare?

Per i lavori sul risparmio energetico, tra gli altri adempimenti, è necessario trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo. Nel caso di omessa comunicazione all’Enea entro il termine di 90 giorni, è possibile, per evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012). A tal fine, occorre inviare la comunicazione omessa e versare la sanzione di 258 euro, con indicazione del codice tributo 8114, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione che scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (circolare 38/E del 2012).


Fonte: Agenzia Entrate

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