Considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata della Tasi (tributo per i servizi indivisibili), soprattutto in ragione delle novità legislative intervenute a stretto ridosso del 16 giugno 2014 - data di scadenza anche dell'Imu (imposta municipale propria) - con la risoluzione 1/DF del 23 giugno, il Mef ritiene che sussistano le condizioni per applicare l'articolo 10 dello Statuto del contribuente che prevede, sulla base di "rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria … improntati al principio della collaborazione e della buona fede", che non siano "irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa" precisando inoltre che le "sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria …".

Pertanto, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti al dipartimento delle Finanze del Mef sull'applicazione o meno di sanzioni e interessi, atteso che analoghe considerazioni devono essere svolte anche per il versamento dell'Imu, in quanto le incertezze della Tasi hanno finito per influire anche sul meccanismo di applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, l'inapplicabilità, in caso di insufficiente o mancato pagamento delle due imposte, sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo sia alla determinazione stessa del tributo.
Circostanze, queste, che hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (Caf), che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti.

Quindi, le valutazioni del Mef, contenute nella risoluzione 1/DF, portano lo stesso ministero a ritenere che sussistano le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, pertanto, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione) entro il quale i contribuenti possano effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi, come peraltro annunciato nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno.


Fonte: Agenzia Entrate

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