La Corte richiama, in generale, quanto chiarito in tema di avviso di liquidazione di un’imposta, con il quale “l’Amministrazione non si limita a compiere operazioni materiali di calcolo perché manifesta anche la sottoposizione dell’atto all’imposizione, quindi il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l’avviso di liquidazione di imposta, non ha diritto al rimborso dell’imposta che asserisca indebitamente pagata, in quanto la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso rende incontestabile l’obbligazione tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell’imposta nel termine triennale di decadenza di cui al Dpr 131/1986, articolo 77” (cfr Cassazione 7179/2004).

Ordinanza n. 11004 del 20 maggio 2014 (udienza 16 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Bognanni Salvatore - Est. Perrino Angelina Maria
Avviso di liquidazione – Mancata impugnazione dell’atto impositivo – Il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata nel termine triennale di decadenza di cui al Dpr 131/1986, articolo 77

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