Cambia la tassazione dei redditi di natura finanziaria: il Dl n. 66/2014 (articoli 3 e 4) ha infatti stabilito il passaggio dell’aliquota dal 20 al 26 per cento. La novità, che scatta dall’1 luglio, si applica genericamente ai redditi di natura finanziaria, dunque anche ai redditi finanziari percepiti nell’esercizio di attività di impresa (per questo non rientranti nella categoria dei redditi di capitale).
La circolare n. 19/E del 27 giugno chiarisce l’ambito applicativo, le deroghe e lo sfondo del rinnovato quadro normativo, nel quale viene definitivamente meno l’obbligo di ritenuta sui proventi delle attività e degli investimenti esteri precedentemente previsto a carico degli intermediari residenti (obbligo che era stato temporaneamente sospeso dal provvedimento delle Entrate del 19 febbraio scorso, per via delle difficoltà applicative riscontrate).

L’ambito di applicazione della norma: chi è dentro e chi resta fuori
La norma che detta l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% si applica non soltanto ai redditi di capitale, ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria. Restano fuori dall’ambito di applicazione della tassazione ad aliquota fissa del 26%, invece, le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate citate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir, in quanto non sottoposte a imposta sostitutiva (le quali concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%).

Il calendario previsto dal Dl 66/2014
La nuova misura dell’aliquota si applica:
ai dividendi percepiti dall’1 luglio 2014
agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014
ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Invece, l’aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014 (e aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996).
Pertanto, per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell’1 luglio 2014 continua ad applicarsi l’aliquota precedente (a seconda dei casi, 12,5% o 20%).

Le misure di favore: white list, titoli pubblici, fondi pensione
Mantenuto il trattamento di favore riservato ad alcune fattispecie meritevoli di tutela, in certi casi introdotte al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure perché derivanti da accordi derivanti dall’appartenenza all’Ue.
Tra le varie deroghe al nuovo quadro normativo, ad esempio, rimane in vigore l’aliquota del 12,5% sui titoli pubblici italiani (ed equiparati). È il caso dei titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.
Per quanto riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996), si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati: adesso vi rientrano anche le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Analoga aliquota ridotta del 12,5% per le obbligazioni di progetto (project bond), seppure relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.
Non si applica la nuova aliquota del 26%, infine, nemmeno alle forme di previdenza complementare. Per esse, però, il Dl 66/2014 ha aumentato dall’11 all’11,5% l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.

Cosa cambia per il monitoraggio fiscale (quadro Rw)
In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall’obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).

Assicurazioni
Le imposte sostitutive sono dovute nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dall’1 luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Invece, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica l’aliquota del:
12,5%, per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011
20%, per la parte dei redditi maturati dall’1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014
26%, sui redditi maturati a partire dall’1 luglio 2014.
Redditi diversi di natura finanziaria, quando è percorribile l’affrancamento
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria si applica l’aliquota del 26% alle plusvalenze realizzate a partire dall’1 luglio 2014. Qualora la cessione a titolo oneroso si sia perfezionata antecedentemente a tale data, la plusvalenza resta assoggettata a imposizione con l’aliquota del 20 per cento.
Per evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente all’1 luglio 2014, sarà comunque possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, versando un’imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza fra tale valore o costo in base ai criteri previsti dal “decreto affrancamento” (Dm 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato (articolo 5, Dlgs 461/1997).
L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo.
È prevista una diversa modalità di esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.

Nel primo caso, l’opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014; nella seconda ipotesi, l’opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall’affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione. In entrambe le ipotesi, non è consentito l’affrancamento parziale. L’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. I dati relativi all’affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario relativa al periodo d’imposta 2014.
Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati, prioritariamente, al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione. Successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.

Credito d’imposta per le casse privatizzate
È riconosciuto, in attesa dell’armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi percepiti da tali enti e dalle forme di previdenza complementare, un credito d’imposta a favore delle casse professionale (Dlgs 252/2005). Il credito, da utilizzare in compensazione, sarà pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Tale importo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, del Tuir).


Fonte: Agenzia Entrate

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