Le prestazioni effettuate dalle figure degli operatori socio-sanitari sono esenti ai fini Iva?

Sono esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (articolo 99 del regio decreto n. 1265/1934 - Testo unico delle leggi sanitarie) ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità (articolo 10, numero 18, Dpr 633/1972). È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. L’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende (risoluzioni 550555/E del 1989, 119/E del 2003, 39/E del 2004, 87/E del 2010). Tali prestazioni professionali, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) in possesso di tali requisiti, ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 citato e, conseguentemente, sono esenti ai fini Iva (risoluzione 128/E del 2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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