Dall’1 gennaio 2015, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell’Unione europea (VoES), sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della direttiva 2008/8/Ce: il Moss (mini one stop shop).

Al regime potranno aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell’Unione europea.

Perché nasce Moss
Il Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo. Il regime che rappresenta una semplificazione adottata dopo la modifica della disciplina Iva – con riguardo al luogo della prestazione – è in realtà una scelta facoltativa.
La novità normativa è rappresentata dal considerare la prestazione come effettuata nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore.

In pratica, nell’ambito del regime speciale, un soggetto passivo registrato al Moss in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmetterà – telematicamente – le dichiarazioni Iva trimestrali, fornendo informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e procederà al versamento dell’Iva dovuta.
Le dichiarazioni, insieme ai versamenti dell’Iva, saranno poi trasmessi, dallo Stato membro di identificazione, ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Per chi nasce Moss
Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’Unione (regime Ue) sia quelli stabiliti al di fuori (regime non Ue).
Il regime è facoltativo. Tuttavia, una volta effettuata la scelta di avvalersene, dovrà essere applicato, dall’operatore che ha espresso l’opzione, in tutti gli Stati membri.

Quando il primo vagito di Moss
Il Moss prenderà il via a partire dall’1 gennaio 2015, quando entreranno in vigore le modifiche delle norme sull’Iva, relative al luogo della prestazione.
I soggetti passivi potranno comunque registrarsi già a partire dall’1 ottobre di quest’anno.

In quale Paese dell’Unione registrarsi
Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del Moss deve registrarsi nello Stato membro di identificazione ovvero quello in cui si ha la sede principale.
In regime Ue, il Paese sarà quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede principale. Se invece non l’ha fissata nella Ue, si tratterà dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
Gli operatori che dispongono di più stabili organizzazioni all’interno dell’Unione avranno la facoltà di scegliere il Paese di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione.
Il contribuente è vincolato alla decisione presa per tutto l’anno nel quale l’ha presa e per i due anni successivi.

In regime non Ue, il soggetto passivo che “non” ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nella Ue (né vi è registrato o tenuto a registrarsi), può scegliere un Paese Ue come Stato membro di identificazione e da questo gli verrà assegnato un numero individuale identificativo Iva.

In entrambi i casi (Ue e non Ue), il soggetto passivo Iva potrà avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone, che non sono soggetti passivi Iva, dovranno essere dichiarati mediante il Moss dal contribuente, soggetto passivo, che abbia deciso di avvalersene.


Fonte: Agenzia Entrate

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