Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, il decreto legge 179/2012 prevede, all’articolo 27, agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity). In particolare, le misure sono finalizzate a:
incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari a essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore di quei soggetti.
Le misure sono state illustrate dalla circolare 16/E.

Agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti e collaboratori
L’articolo 27, comma 1, del Dl 179/2012, introduce nell’ordinamento fiscale una deroga al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente.
La disposizione in esame, per consentire alle start-up innovative e agli incubatori certificati, di fidelizzare e incentivare il proprio management e il personale in generale, prevede l’irrilevanza fiscale e contributiva del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi in favore di propri amministratori, dipendenti e collaboratori.
Il regime di incentivazione, introdotto allo scopo di favorire la promozione e lo sviluppo delle start-up innovative e degli incubatori certificati, si affianca a quello previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir che, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore delle azioni, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo di imposta, a 2.065,83 euro, sempreché l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti.

Questa circostanza, cioè che l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti, costituisce una delle principali differenze tra i due regimi, dal momento che l’articolo 27 riconosce la non imponibilità anche nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari siano offerti a un solo amministratore, collaboratore o dipendente.
Inoltre, ponendo le due norme a confronto, nel regime agevolativo contemplato dal Tuir, ai fini della non concorrenza al reddito imponibile del dipendente o collaboratore è fissato il limite di 2.065,83 euro in ragione del quale il valore delle azioni che superano detto importo sono da assoggettare a tassazione, mentre nell’altro non è ravvisabile alcuna limitazione alla fruizione del beneficio che, pertanto, prescinde dal valore degli strumenti finanziari assegnati.

Per quanto riguarda la successiva cessione dei citati strumenti finanziari da parte degli assegnatari a soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro istaurato con la start up innovativa o con gli incubatori certificati, solo nell’ipotesi di riacquisto da parte della società emittente è riscontrabile un identico regime fiscale tra le disposizioni a confronto. In detta ipotesi, infatti, a prescindere dall’operatività dell’una o dell’altra disposizione, il valore dei titoli partecipativi che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione sarà, in ogni caso, assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione.
Naturalmente, laddove la cessione produca una plusvalenza, quest’ultima sarà imponibile quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

Differenti, invece, sono i riflessi fiscali che si riscontrano in caso di cessione a soggetti terzi diversi dalle società emittenti.
Mentre nell’ipotesi disciplinata dal Tuir la non concorrenza al reddito è subordinata al decorso di tre anni dall’assegnazione delle azioni, in quella regolata dal comma 1 dell’articolo 27 del Dl 179/2012, non è prevista alcuna condizione temporale. Ne consegue, pertanto, che, in quest’ultimo caso, la cessione produrrà solo reddito diverso.

Sotto il profilo soggettivo, la circolare 16/2014 precisa che destinatari di entrambi i regimi agevolativi sono gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi.
Non vi rientrano, pertanto, i collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir).

Agevolazioni fiscali per prestatori di opere e servizi
Per consentire alle start-up innovative e agli incubatori certificati l’accesso ai servizi di consulenza altamente qualificati, il comma 4 dell’articolo 27 prevede un ulteriore regime agevolativo, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di imprese start-up innovative o di incubatori certificati non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.
Questi apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento dell’emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

A tal riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto illustrato in tema di agevolazione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il comma 4 non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l’eventuale cessione di questi strumenti finanziari alla start-up innovativa o all’incubatore certificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo comunque ferma l’applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall’articolo 67 del Tuir per i redditi diversi di natura finanziaria.
La circolare 16/E, su questo punto, precisa che rimane impregiudicata l’applicazione del normale regime Iva sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione commentata.


Fonte. Agenzia Entrate

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