La motivazione dell’atto impositivo, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, neppure per asserita mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alla parte contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cassazione 446/2013 e 21119/2011).

Sentenza n. 10767 del 16 maggio 2014 (udienza 7 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Piccininni Carlo - Est. Scoditti Enrico
Motivazione dell’atto impositivo – Rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza – Legittimità dell’atto

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