Questa Corte ha affermato che: “in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l’irrogazione della sanzione prevista dal D.L. n. 12/2002, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73/2002 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, art. 36 bis, conv. in L. n. 248/2006) non richiede, da parte dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione” (Cass. n. 21778/2011). Ad assolvere tale onere probatorio non bastano le dichiarazioni dei lavoratori (Cass. n. 1960/2012), ma occorre una prova positiva (e con documenti di data certa) dell’effettiva durata del rapporto di lavoro.

Sentenza n. 11474 del 23 maggio 2014 (udienza 3 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres.  Merone Antonio – Est.  Botta  Raffaele
Lavoratori irregolari – Sanzioni ex D.L. n. 12/2002, art. 3, comma 3 – L’Amministrazione non deve dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare –  sufficiente il mero accertamento dell’irregolarità della posizione lavorativa – Incombe sul datore di lavoro la prova positiva dell’effettiva durata del rapporto di lavoro

0 commenti:

 
Top