La Corte di cassazione, con la sentenza 12167 del 30 maggio 2014, ha considerato corretto l’accertamento induttivo per elusione fiscale, basato sulla dichiarazione di un’azienda, dalla quale risulta una perdita o un utile modesto, sproporzionato rispetto ai costi. In particolare, ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo a carico di una Srl che aveva presentato bilanci negativi sostenendo altissimi costi di personale.

La controversia che ha portato alla decisione in commento nasce dal fatto che una società operante nel settore delle analisi cliniche di laboratorio redigeva, per diverse annualità consecutive, bilanci societari con risultati di esercizio negativi o modestamente positivi, continuando, però nel contempo, a movimentare una notevole entità di risorse economiche, finanziarie e umane, avvalendosi di molteplici lavoratori dipendenti e di collaboratori autonomi.
In tale situazione, l’Amministrazione fiscale provvedeva a emettere avviso di accertamento induttivo, basato proprio sulla anomala situazione della presentazione, per più annualità, di un bilancio antieconomico. Mediante l’accertamento venivano rettificati i redditi dichiarati dalla società, procedendo con la rideterminazione dei ricavi.

Contro le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, la società proponeva ricorso dinanzi ai competenti giudici tributari. La controversia veniva risolta dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale dava ragione alla contribuente, statuendo l'illegittimità dell'accertamento posto in essere dal Fisco. Infatti, a giudizio dei giudici di seconde cure, l’accertamento non poteva considerarsi validamente costituito in quanto lo stesso si basava, pur in presenza di una contabilità societaria regolarmente tenuta, su di un’automatica applicazione dei parametri, senza il supporto di altri elementi oggettivamente valutabili ai fini della determinazione della capacità contributiva.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva, in ultima istanza, dinanzi alla Corte di cassazione, affidando a tre distinti motivi le proprie doglianze.
Innanzitutto, l’Amministrazione fiscale denunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, lettera d), del Dpr 600/1973, nonché dell'articolo 62-sexies del decreto legge 331/1993, in relazione all'articolo 360, n. 3, del codice di procedura civile, in considerazione del fatto che la Commissione tributaria regionale laziale aveva ritenuto l'accertamento contestato eseguito in assenza di elementi idonei a far presumere l'inattendibilità delle registrazioni contabili della società contribuente.
Rammentava, infatti, l’ufficio che, per giurisprudenza costante della Cassazione, proprio l’irragionevolezza economica del comportamento del contribuente che affermi per più anni di essere in perdita o di avere sostenuto costi sproporzionati ai ricavi rappresenta, ovviamente in assenza di documentate spiegazioni, un elemento sintomatico di possibili violazioni all'obbligo di una corretta dichiarazione.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava il punto della decisione impugnata con cui la Ctr riteneva le circostanze addotte dall'ufficio non idonee a concretizzare presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’amministrazione ricorda, infatti, come le disposizioni in tema di onere probatorio prevedono, in favore dell'ufficio, in presenza proprio di una condotta antieconomica dell'impresa commerciale, una presunzione iuris tantum di esistenza di attività non dichiarate dalla società stessa, lasciando alla medesima l’onere di provare il contrario.

Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, l’ufficio censurava il capo della sentenza nel quale è stato affermato che l'accertamento era illegittimo perché “attuato con un'automatica applicazione dei parametri senza il supporto di altri elementi oggettivamente valutabili ai fini della determinazione della capacità contributiva”.
Contrariamente a quanto affermato, infatti, l'ufficio non si era limitato a riscontrare lo scostamento dalle medie del settore, ma aveva rilevato l'anomalia gestionale della società la quale, per ben cinque annualità consecutive, aveva presentato un bilancio antieconomico, realizzando un risultato di esercizio negativo o, al più, modestamente positivo, continuando, tuttavia, a movimentare una notevole entità di risorse.

Chiamata a pronunciarsi, la Corte di cassazione ha giudicato fondato il ricorso del Fisco e, quindi, ha cassato la sentenza impugnata.

I supremi magistrati hanno, infatti, ricordato come in più occasioni la stessa Corte abbia affermato il principio, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, per cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette non preclude affatto la possibilità di un accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973, soprattutto qualora la stessa contabilità sia da considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.
Rientra, dunque, pienamente nelle prerogative dell’ufficio mettere in dubbio la piena correttezza e veridicità di quanto riportato in dichiarazione dal contribuente e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, rideterminando, per esempio, il reddito del contribuente tramite le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico dello stesso.

In particolare, è stato ricordato come, con sentenza 21536/2007, la Corte di cassazione ha precisato proprio che “la circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate”.
Sulla stessa linea di pensiero si pongono anche le più recenti pronunce della medesima Corte (7871/2012, 6929/2013 e 14941/2013).

Decidendo definitivamente la controversia, i supremi giudici hanno quindi affermato che, in un caso come quello di specie, ove la società contribuente, malgrado il perdurare nel corso di diversi esercizi finanziari di risultati reddituali negativi, ha mantenuto elevati costi per personale dipendente e autonomo, è sicuramente legittimo l'accertamento compiuto dall'ufficio, soprattutto considerato che la contribuente stessa non è stata in grado di fornire una seria prova contraria alle deduzioni dell’Amministrazione fiscale per tentare di giustificare le risultanze incongrue delle dichiarazioni presentate.


Fonte: Agenzia Entrate

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