La pronuncia 5979/2014 della Corte di cassazione detta un (lungo) principio di diritto in ordine alla differenza della disciplina prevista dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997 in tema di responsabilità per la comminazione delle sanzioni tributarie non penali a seguito di cessione d’azienda (o di un ramo della stessa) a seconda che il trasferimento risulti conforme alla legge ovvero sia posto in essere in frode alle ragioni dell’Erario.
Infatti, per il primo caso si applica il primo comma dell’articolo 14, ove è previsto che il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La cessione in frode alle ragioni erariali, invece, è regolamenta nei commi 4 e 5, i quali prevedono, rispettivamente, che la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni e che la frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

La sentenza della Corte di legittimità in commento si segnala, in primo luogo, perché qualifica tale complesso normativo in termini di misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina del secondo comma dell'articolo 2560 cc, il quale limita la responsabilità del cessionario - nel trasferimento di un'azienda commerciale - ai debiti che risultino dai libri contabili obbligatori.
In secondo luogo, i Supremi giudici hanno ritenuto che la disciplina fiscale si applica anche se la cessione dell'azienda o di un suo ramo sia avvenuto anche mediante il trasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, in quanto si è inteso evitare che l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziare.

Infatti, il Supremo collegio afferma che la disciplina dettata dal secondo comma dell’articolo 14 (secondo cui l'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, i quali - pel comma terzo - sono obbligati a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti e tale “certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta”) individua un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del soggetto cessionario nell'acquisire dagli uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione fiscale.

Tale conclusione comporta, per la sentenza della Corte di cassazione in rassegna, che la disposizione dell'articolo 14, comma 1, che ha inteso estendere, invece, la responsabilità solidale del cessionario a qualsiasi debito per imposte e sanzioni relativo a "violazioni commesse" dal soggetto cedente nel triennio precedente al trasferimento d'azienda, anche se al tempo della cessione d'azienda non ancora constatate, contestate o accertate.

La soluzione ermeneutica risulta fondata, in quanto il secondo comma limita la responsabilità solidale del cessionario “al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria”, in base all’attestazione della posizione debitoria del cedente, con l’effetto che, pur quando il cedente avesse commesso delle violazioni finanziarie nel cennato triennio, ma queste non fossero ancora emerse all'atto del trasferimento di azienda, alcun debito fiscale sussisterebbe a carico del cedente.
Diversamente, nel caso che il cessionario non abbia verificato previamente presso gli uffici finanziari la posizione debitoria del soggetto cedente, la responsabilità è estesa, in ipotesi di cessione vuoi conforme alla legge vuoi in frode all’Erario, alle sanzioni conseguenti alle violazioni non soltanto già irrogate e contestate nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, ma anche a quelle commesse nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Non si riscontrano precedenti negli esatti termini ma, sul tema, la Corte regolatrice del diritto, nella decisione 14169/2013, ha ritenuto che il trasferimento di ramo d’azienda, anche mediante conferimento, configura una successione a titolo particolare, riconducibile al genus della cessione d’azienda, regolato in tema di responsabilità tributaria dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997 e dalla concorrente disciplina privatistica dettata dall’articolo 2560 cc, comma 2.
Conseguentemente, a seguito dell’accertamento giudiziale negativo dell’inclusione, tra le preesistenti obbligazioni del ramo d’azienda ceduto del debito tributario – quale la Tosap – diviene irrilevante discorrere degli specifici presupposti di soggettività d’imposta di cui agli articoli 39, comma 1, e 50 del Dlgs 507/1993, in capo alla società conferente il ramo d’azienda.
La previsione dell’articolo 14, comma 6, del Dlgs 546/1992 che possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, è stata interpretata dalla Suprema corte nella sentenza 255/2012 nell’ammettere - anche in appello - l’intervento del cessionario dell’azienda responsabile per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nei limiti temporali ivi indicati.


Fonte: Agenzia Entrate

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