La Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 150 e 151, Legge n. 147/2013) ha previsto la possibilità a regime, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, qualora siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative (commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del Dl 185/2008). L'affrancamento avviene previo pagamento di un’imposta sostitutiva. Ora, con un provvedimento del 6 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha precisato l’ambito di applicazione dell'agevolazione, le operazioni che possono dare luogo alla sua fruizione, le modalità di calcolo della base imponibile da assoggettare al regime dell’imposta sostitutiva e gli effetti che scaturiscono dall’esercizio dell’opzione.

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