Per i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, non era dovuta l’Imu per l’anno 2013 (decreti legge nn. 54, 102 e 133 del 2013). In considerazione della disposizione normativa secondo la quale il tributo municipale sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, la risoluzione 41/E del 18 aprile chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di quei terreni.

Benché le circolari 3/Df del 2012 e 5/E del 2013 abbiano chiaramente spiegato che l’effetto sostitutivo si esplica sulla componente dominicale dei terreni non affittati, l’odierna precisazione si è resa necessaria a seguito di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del Dl 133/2013, che ha disposto il versamento, entro il 24 gennaio 2014, di una quota (mini Imu), pari al 40%, dell’eventuale differenza tra l’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dal comune per il 2013 e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali.
Il principio di sostituzione Imu-Irpef - ribadisce la risoluzione 41/2014 - trova applicazione anche in presenza del versamento della sola “mini” Imu.

Detto ciò, il documento ricorda i due casi - citati nelle istruzioni ai modelli dichiarativi - nei quali l’imposta municipale non è dovuta. Si tratta dei terreni ricadenti in aree montane o di collina, per i quali è prevista l’esenzione, e dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, esclusi dal tributo per l’anno 2013. In queste due ipotesi, il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali (va compilata la colonna 9 “Imu non dovuta” del quadro A; in particolare, per i terreni di coltivatori diretti e Iap deve essere indicato il codice “2”). Se invece per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è dovuta la mini Imu per il 2013, si applica il principio generale di sostituzione Imu-Irpef: il reddito dominicale del terreno non affittato non va assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali (e la colonna 9 del quadro A non dev’essere compilata).


Fonte: Agenzia Entrate

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