Il aprile era l'ultimo giorno utile per l'invio dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2013 ("spesometro") da parte dei contribuenti con liquidazione IVA diversa da quella mensile, cioè trimestrale o annuale (mentre per i contribuenti con liquidazione IVA mensile il termine era già scaduto lo scorso 10 aprile). Per coloro che non vi hanno provveduto nei termini, si apre ora la strada del ravvedimento operoso. Il termine per il ravvedimento è di un anno, che va calcolato a seconda delle differenti scadenze per l'invio (10 aprile o 22 aprile). In base all'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 e secondo quanto indicato dalla circolare 24/E/2011 relativa allo spesometro: «L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro». Il contribuente può provvedere alla regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97) correggendo l'errore commesso entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo edittale, cioè un ottavo di 258 euro e, quindi, pari a 32,25 euro.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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