La cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno, divenuto edificabile, non rientra - avendo detto terreno perduto la qualità di bene strumentale, cioè di bene relativo all’impresa - tra le operazioni imponibili di cui al DPR n. 633 del 1972, art. 1, e pertanto non va assoggettata ad IVA, ma all’imposta (proporzionale) di registro (Cass. n. 5366 del 1999; v., nello stesso senso, Cass. n. 27576 del 2008; v. anche Corte di Giustizia, sent. del 2011, in cause C-180/10 e C-181/10, Jaroslaw Slaby e Emilian KuC, sull’interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nonchè degli artt. 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della direttiva IVA.).

Sentenza n. 8327 del 9 aprile 2014 (udienza 6 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Merone Antonio  -  Est.  Botta  Raffaele
Imprenditore agricolo – Vendita di terreno edificabile – Non rientra tra le operazioni imponibili ex articolo 1, DPR n 633/1973 – Applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale

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