In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della tariffa parte 1, articolo 1, allegata al Dpr n. 131 del 1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (sent. n. 18491/2010). Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza.


Ordinanza n. 7764 del 2 aprile 2014 (udienza 6 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Cicala Mario – Est. Iacobellis Marcello
Imposta di registro – Nota II bis della tariffa parte 1, articolo 1, allegato al Dpr n. 131 del 1986 – Condizioni agevolazione – Trasferimento entro 18 mesi nel Comune dell’immobile – Mancato rilascio dal conduttore non ostacola mutamento residenza

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