In tema di sanatorie fiscali, ex articolo 15 della legge n. 289/2002, la Corte conferma il proprio indirizzo in base al quale “Il condono fiscale pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario; ne discende che l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla legge n. 289/2002, articolo 15, è ostativa al rimborso del credito d’imposta asseritamente spettante e che, pertanto, l’Amministrazione deve disconoscere i crediti esposti nella dichiarazione relativa ad una annualità d’imposta oggetto di definizione agevolata” (Cassazione n. 22559/2008).

Sentenza n. 7979 del 4 aprile 2014 (udienza 25 febbraio 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore -  Est.  Tricomi  Laura
Legge n. 289 del 2002, articolo 15 – Sanatorie fiscali – Adesione alla definizione agevolata – Corresponsione delle somme per la definizione agevolata – Condizione ostativa per il rimborso di crediti d’imposta asseritamente spettanti – Disconoscimento dei crediti esposti in dichiarazione per le annualità definite

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