I) La Corte ribadisce che la previsione di cui alla legge n. 289/2002, articolo 11, comma 1 – il quale nell’ultimo periodo espressamente proroga di due anni, con riferimento ai contribuenti che non abbiano presentato l’istanza di definizione agevolata, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale – è applicabile non solo con riferimento alla definizione del valore dei beni ma anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte (v. Cass. 12069/10, Cass. 24575/10, Cass. 20698/11, Cass. 5480/13 e, in precedenza, Cass. 4321/09).
II) Nel caso di vendita ante tempus di un immobile acquistato con i benefici prima casa, nella nozione forza maggiore astrattamente idonea ad impedire la decadenza da tali benefici non sono sussumibili meri motivi soggettivi, quali la separazione coniugale, ma solo impedimenti oggettivi, imprevedibili e inevitabili.

Ordinanza n. 8620 dell’11 aprile 2014 (udienza 20 febbraio 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Cosentino Antonello
Articolo 11, comma 1, legge n. 289 del 2002 – Rettifica e liquidazione imposta registro ipotecaria, catastale – Proroga termini – Applicabile anche all’articolo 11, comma 1-bis – Definizione di violazioni relative ad agevolazioni tributarie delle medesime imposte
Articolo 1, comma 4, nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 – Vendita ante tempus dell’immobile acquistato con i benefici prima casa - Revoca agevolazione – Nozione di causa di forza maggiore

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