In caso di decadenza dall’agevolazione prima casa per vendita prima dei cinque anni e mancato riacquisto nel successivo, l’imposta può essere recuperata anche in capo al venditore originario?

Nel caso di decadenza delle agevolazioni concesse per l'acquisto di un immobile da destinare a personale abitazione, per fatto imputabile alla parte acquirente, non c’è la solidarietà tra le parti (circolare 38/2005). Infatti, l’imposta dovuta in seguito alla decadenza dell’agevolazione costituisce imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto a una delle parti contraenti che sarà, pertanto, a carico esclusivamente di questa (articolo 57, comma 4, Dpr 131/1986). Il venditore originario non potrà quindi essere chiamato a rispondere dell’imposta dovuta dall’acquirente per la decadenza dell’agevolazione, posto che essa deriva dal solo mancato riacquisto, da parte di quest’ultimo, entro un anno, di un altro immobile, in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione (risoluzione ministeriale prot. 310603 del 19/10/90).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top