Sono i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, a dover fare i conti, per primi, con la riduzione del cuneo fiscale per i titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, stabilita dal decreto legge 66/2014, pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile, che ha modificato l’articolo 13 del Tuir aggiungendovi il comma 1-bis (vedi articolo “80 euro mensili ai dipendenti. Irap più leggera del 10 per cento”).
A loro, in linea di massima, sono indirizzate le prime indicazioni, fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile, sull’applicazione “automatica” e sulla fruizione del credito d’imposta già nella busta paga del prossimo mese di maggio.

Stiamo parlando del bonus Irpef di 80 euro al mese riservato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8mila e 24mila euro. Bonus che spetta ugualmente, ma in misura decrescente, fino a 26mila euro, e che scatta quando l’imposta lorda calcolata sui redditi “agevolabili” non viene azzerata dalla detrazione per lavoro dipendente, mentre non influiscono in alcun modo le altre categorie di detrazioni.
Inizia qui il lavoro dei sostituti d’imposta, cioè di chi eroga quei redditi che fanno sorgere il diritto al credito, chiamati a riconoscerlo automaticamente, senza richiesta esplicita da parte del beneficiario.

Innanzitutto, verificato il diritto (e a tal proposito la circolare precisa che l’abitazione principale e le relative pertinenze restano fuori dal calcolo del reddito complessivo), i sostituti devono rapportare il credito alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Poi, per erogare le somme spettanti, utilizzano l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, se tale ammontare non è sufficiente, possono attingere le risorse necessarie dai contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo di paga. I contributi presi in “prestito” non dovranno più essere versati, in quanto l’Inps si rivarrà sull’Erario. Come? Versando meno ritenute, quando opera come sostituto d’imposta.

Una volta riconosciuto, il credito Irpef sarà dunque erogato a partire dalla retribuzione del mese di maggio. Ma se per motivi tecnici legati alle procedure di pagamento degli stipendi ciò non fosse possibile, si sistemerà tutto nel successivo mese di giugno.

La via senza sostituto
I titolari di redditi di lavoro dipendente che, nel 2014, ricevono gli emolumenti da datori non sostituti d’imposta (come i lavoratori domestici) e quelli che chiudono il rapporto di lavoro prima del mese di maggio, non vedranno sul prossimo “cedolino” l’eventuale bonus. Nulla è perduto, potranno recuperarlo evidenziando il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2014. Le strade per “rientrare” sono due: compensazione o rimborso.

Un credito che non c’era
I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro a causa della compresenza di altri redditi, devono comunicarlo al sostituto d’imposta, che recupererà le somme eventualmente corrisposte nelle successive buste paga e, comunque, in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se comunque si percepisce un credito in tutto o in parte non spettante, lo stesso andrà restituito in sede di dichiarazione dei redditi.

Infine, la circolare ribadisce che il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né rileva ai fini dell’Irap di chi lo eroga.


Fonte: Agenzia Entrate

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