La fattispecie sub judice (Cassazione, sentenza n. 653/2014) ha a oggetto la pretesa dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente, volta al recupero dell'Iva dovuta per l'acquisto, da parte di quest'ultima, delle quote di una Srl, mediante le quali di fatto acquisiva la proprietà di beni immobili.
Nello specifico, la società contribuente, avente a oggetto l'esercizio di attività immobiliare, aveva stipulato alcuni contratti preliminari di acquisto di terreni edificabili, i quali prevedevano che la vendita definitiva sarebbe potuta avvenire o mediante la cessione delle aree, oppure tramite cessione di quote di società di capitali, all'uopo costituite dalla promittente venditrice; circostanza, quest'ultima, che si è effettivamente verificata in sede di stipula del definitivo e che ha fondato la ripresa a tassazione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 della legge n. 408 del 1990, in quanto l'acquisto di terreni edificabili da parte di una società immobiliare, effettuato mediante un atto di cessione di quote esente da Iva, integra un'operazione elusiva, posta in essere al solo scopo di ottenere un risparmio d'imposta.
Tali argomentazioni sono state avallate in toto dalla Corte di cassazione la quale, nella sentenza in commento, evidenzia il fine elusivo dell'intera operazione, atteso che l'effettivo intento della società contribuente, lungi dall'essere l'acquisto di quote societarie, peraltro non ancora costituite all'epoca del preliminare, era realizzare la compravendita dei terreni; finalità, quest'ultima, resa manifesta più volte nei contratti preliminari e concretamente realizzata per il tramite di una manovra priva di qualsivoglia ragione giustificatrice economicamente apprezzabile, diversa dal risparmio d'imposta.

Come già sostenuto in altre pronunce della Suprema corte, seppure ai fini dell'imposta di registro, "una pluralità di operazioni societarie e di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre, nella specie, un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili a seguito di conferimento dapprima in una società a responsabilità limitata e poi di cessione delle relative quote, va considerata (…) come un fenomeno unitario" (in tal senso, Cassazione, 5 giugno 2013, n. 14150).
Pertanto, anche se formalmente lecita, un'operazione posta in essere al mero fine di sottrarsi al versamento dell'Iva, quale è quella del caso sub specie, non può essere validamente opposta all'Amministrazione finanziaria.

Secondo la Corte di cassazione, inoltre, non assume alcun rilievo il fatto che, all'atto di stipula del preliminare, la disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 408 del 1990 non fosse ancora entrata in vigore.
Sul punto, la Corte di cassazione richiama la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 21 febbraio 2006, n. C-255/02) secondo cui, "perché si possa parlare di pratica abusiva, occorre che si verifichino due condizioni. Da un lato, le operazioni devono, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obbiettivo perseguito da queste operazioni. Dall'altro, deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale dell'operazione controversa è l'ottenimento di un vantaggio fiscale".
Pertanto, come affermato più volte dalle Sezioni unite della Suprema corte (in tal senso, Cassazione a sezioni unite 23 dicembre 2008, n. 30057; 30 novembre 2012, n. 21390; 15 novembre 2013, n. 25671), è immanente nel nostro ordinamento il principio, di matrice costituzionale, secondo cui "il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto (…) di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale", pur in assenza di qualsivoglia disposizione antielusiva in tal senso.


Fonte: Agenzia Entrate

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