Investimenti in “start up innovative”: il Dm 30 gennaio 2014, traguardo del lungo tragitto normativo europeo, approda in Gazzetta Ufficiale dopo l’avallo definitivo della Commissione Ue. Si tratta dell’attuazione delle misure agevolative dirette a sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico e, in generale, l’occupazione.
L’autorizzazione comunitaria ad andare avanti con le previsioni del Dl 179/2012, in particolare dell’articolo 29, è arrivata il 5 dicembre scorso.
Ora le regole attuative sono operative a tutti gli effetti.

Il decreto in argomento, previsto dalla norma istitutiva e firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze e da quello dello Sviluppo economico, disciplina nel dettaglio le modalità di accesso e fruizione degli sconti fiscali, individua i beneficiari e i destinatari degli investimenti (di cui spiega la nozione); poi, detta le condizioni al venir meno delle quali è prevista la decadenza.

Beneficio e beneficiari
Gli incentivi sono in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “start up innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr). I beneficiari sono individuati con precisione nell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto.

Il risparmio consiste in una detrazione Irpef del 19% ovvero in una deduzione Ires del 20% delle somme investite che, nel caso di contribuenti soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non possono superare i 500mila euro, mentre, se si tratta di società, il limite di importo agevolabile è di 1,8 milioni di euro.
Se poi le start up sono a vocazione sociale o sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuali passano, rispettivamente, a 25 e 27 per cento.

Il bonus, si legge nel decreto, vale per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, quelli previsti nella prima formulazione della norma istitutiva sottoposta al vaglio della Commissione europea. In realtà, con l’articolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013, tra le annualità agevolabili è stato aggiunto anche il 2016.

Come accennato, gli investimenti agevolati possono arrivare anche indirettamente, cioè possono essere effettuati mediante Oicr o “altre società di capitali”, che investono prevalentemente in start up innovative. Ebbene, dagli sconti fiscali sono esclusi quegli investimenti realizzati da organismi a partecipazione pubblica o destinati a imprese classificabili come “imprese in difficoltà” e a imprese operanti in alcuni settori particolari, come quello della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio (articolo 2, comma 3).

Quali sono le “start up innovative”?
I destinatari degli “aiuti” devono essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, o anche società europee, che svolgono, da non oltre 48 mesi, attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto contenuto tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che hanno una produzione annua di valore non superiore a 5 milioni di euro e non distribuiscono utili.

Fine di un beneficio e ritorno al “passato”
Quello che più conta è la durata nel tempo del “sostegno”: questo deve essere mantenuto per almeno due anni, pena l’esclusione dal beneficio, con il conseguente recupero a tassazione dell’importo dedotto o restituzione dell’importo detratto, comprensivo degli interessi. In tale spazio temporale, sono causa di decadenza, tra le altre, la cessione - anche parziale - delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, il recesso o l’esclusione degli investitori, la perdita dei requisiti necessari per essere start up (articolo 6, comma 1).

In presenza di cause “penalizzanti”, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dal bonus, l’investitore Irpef deve aumentare l’imposta dovuta per lo stesso periodo di un ammontare pari alla detrazione fruita negli anni precedenti, mentre il contribuente Ires deve incrementare il reddito di tutto l’importo dedotto nei periodi precedenti.


Fonte: Agenzia Entrate

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