In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del DPR n. 633 del 1972, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, regolarmente notificato o consegnato all’intimato. Ne consegue che, ai sensi della citata norma, l’Amministrazione non è tenuta ad includere nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 6232/2003, n. 8457/2001), restando, poi, affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 14700/2001, n. 4061/2001, n. 658/2000).

Sentenza n. 5677 del 12 marzo 2014 (udienza 18 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
Contenzioso tributario – Motivazione avviso di accertamento – DPR n. 633 del 1972, art. 56 – Riferimento a pvc regolarmente notificato – Obbligo di motivazione assolto

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