Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza della conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo e collegata alla pronuncia della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere.
Questo, in sintesi, il principio di diritto enunciato dalla sentenza 3938/2014, in cui la Cassazione ha chiarito che il medesimo effetto non è invece ricollegabile alla conoscenza “occasionale”, determinata, per esempio, dall’allegazione di una sentenza a un atto processuale avente a oggetto altra diversa pronuncia.

La vicenda di merito
Sulla base delle risultanze di un verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’ufficio delle Entrate notificava a una Spa un avviso di accertamento ai fini Irpeg e Ilor, per gli anni 1996 e 1997.

L’impugnazione dell’atto veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale.

La pronuncia di prime cure veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 55/9/2007 del 15 gennaio 2008, contro la quale l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La società si costituiva con controricorso e ricorso incidentale, sollevando – per quanto d’interesse in questa sede – eccezione di inammissibilità del gravame della parte pubblica, asserendone la tardività in quanto notificato il 30 gennaio 2009.
Secondo gli avvocati della Spa, infatti, l’Agenzia aveva avuto conoscenza legale della sentenza impugnata l’1 luglio 2008, allorché la medesima società aveva notificato ricorso per revocazione avverso altra sentenza (n. 8/18/2008) della Ctr, intervenuta in merito a un atto di accertamento collegato a quello oggetto di esame da parte della sentenza n. 55/9/2007.

Specificamente, la società sosteneva che l’allegazione al ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 8/18/2008, nonché la produzione all’udienza di trattazione del 22 febbraio 2008 della sentenza n. 55/9/2007, aveva determinato in capo all’ufficio la legale conoscenza di questa seconda pronuncia, con conseguente decorrenza del termine “breve” di sessanta giorni da tale conoscenza per la proposizione del ricorso per cassazione.
Termine che, essendo stato abbondantemente superato al momento della proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (avvenuta, come detto, il 30 gennaio 2009), avrebbe comportato, a parere della difesa della contribuente, l’inammissibilità del ricorso stesso.

La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema ha respinto la descritta eccezione, riconoscendo la tempestività del ricorso presentato dall’Agenzia, riportandosi alla consolidata giurisprudenza secondo cui la proposizione dell’istanza di revocazione di una sentenza in grado d’appello integra nei confronti del notificante conoscenza legale soltanto di quella specifica sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; con la conseguenza che la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto dal medesimo soggetto va verificata anche rispetto al termine di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso per revocazione.

Più in generale, precisa la pronuncia in commento, il termine breve per l’impugnazione “decorre soltanto in forza di una conoscenza "legale" del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere; attività normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (v. Cass. n. 15359-08; cui adde Cass. n. 7962-09)”.

Di contro, spiega ancora il Collegio, nessun rilievo agli stessi fini può riconoscersi alla conoscenza “occasionale”, che coincide con quelle situazioni – quali quella verificatasi nella fattispecie – in cui la conoscenza di una sentenza deriva non dallo svolgimento di un’attività processuale a essa direttamente collegata, ma da un fatto meramente accidentale che, come tale, non è idoneo a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione di tale pronuncia.

Osservazioni
Poiché in base all’articolo 326 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo tributario, il termine breve per l’impugnazione decorre “dalla notificazione della sentenza”, diviene essenziale stabilire quando possa dirsi intervenuta rituale “notificazione” e, quindi, conoscenza “legale” della pronuncia in capo all’interessato.

Secondo la Cassazione, ai fini della decorrenza del termine perentorio fissato dalla legge per la proposizione del gravame, se pur è necessario che si sia realizzata la conoscenza “legale” della sentenza da impugnare è anche sufficiente una conoscenza implicita, derivante da un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa medesima ponga in essere, comunque direttamente collegata alla pronuncia da impugnare (Cassazione, sentenze nn. 12825/2012, 16650/2011 e 25861/2011).
Ad esempio, la Corte suprema (sentenza 13431/2006) ha ritenuto che, nei casi in cui la conoscenza di una sentenza deriva dal rilascio di copia autentica da parte della cancelleria del giudice a quo o dalla produzione della sentenza nel procedimento di correzione materiale della decisione da rettificare, “non necessariamente vi è la notificazione di un atto come previsto dall’art. 326, cpv. c.p.c. e, pertanto, non si verifica la decorrenza del termine breve per l’impugnazione”.

Di contro, per costante orientamento, ribadito anche dalla sentenza 3938/2014, la notificazione di un ricorso per la revocazione di una sentenza è idonea a determinare, sia per il notificante sia per il destinatario della notificazione, la decorrenza del termine breve per l’impugnativa della medesima pronuncia.
In generale, un atto processuale collegato a un determinato provvedimento giurisdizionale è idoneo a far ritenere acquisita la conoscenza legale del provvedimento stesso laddove l’atto sia di tenore univoco e non suscettibile di sviare l’attenzione del destinatario.
Ne deriva che la ratio dell’articolo 326 cpc, di abbreviare il formarsi del giudicato in dipendenza di un’attività processuale di notificazione, si può realizzare soltanto là dove l’attività posta in essere sia direttamente e inequivocamente riferita a una determinata sentenza.

Di contro, come ribadito dall’odierno arresto, “Non può (invece) tollerarsi un’estensione interpretativa tale da comprendere nel novero dei fatti equipollenti le evenienze processuali non direttamente associabili alla sentenza che devesi impugnare”.

In definitiva, sembra potersi affermare che, ai fini della configurabilità della conoscenza “legale”, è necessario verificare caso per caso, in applicazione dei principi di buona fede e di affidamento, avendo riguardo all’insieme delle circostanze che caratterizzano l’iniziativa della parte, se il destinatario della notificazione sia stato effettivamente posto in condizione, usando la normale diligenza, di conoscere la pronuncia, realizzandosi altrimenti una mera conoscenza “occasionale”, la quale non costituisce forma idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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