In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal Dpr n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, a norma dell’articolo 2261 del codice civile, ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione (cfr Cassazione 1952/2008 e 8407/2002).

Sentenza n. 5645 del 12 marzo 2014 (udienza 13 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Cigna Mario
Dpr n. 600 del 1973, articolo 42 – Avviso accertamento redditi socio – Rinvio per relationem avviso accertamento reddito società – Legittimità

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