L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 11 marzo, fornisce alcune precisazioni in merito alle istruzioni operative dettate in materia di redditometro con la circolare 24/2013.
Per garantire che il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell’accertamento sintetico sia conforme alla disciplina in materia, l’Agenzia ha infatti richiesto al Garante della privacy una verifica preliminare della procedura relativa al controllo finalizzato alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 38, commi quarto e seguenti del Dpr 600/1973).
Il Garante, con parere del 21 novembre 2013, ha, in primo luogo, precisato che l’intervento del funzionario prima dell’adozione dell’atto di accertamento esclude di fatto la possibilità che questo sia fondato unicamente sul trattamento automatizzato di dati personali. Ha, tuttavia, prescritto l’adozione di alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

La selezione dei soggetti
Può accadere che non vi sia coincidenza tra “famiglia fiscale” e “famiglia anagrafica”.
In sede di selezione, infatti, viene attribuito a ogni contribuente il tenore di vita (lifestage) risultante dalla famiglia fiscale presente in Anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti: contribuente, coniuge (anche se non fiscalmente a carico), figli e/o altri familiari a carico. La famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.
L’ufficio dell’Agenzia, prima di inviare invito formale, dovrà effettuare i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, eventualmente aggiornando la composizione del nucleo familiare, per evitare la selezione di soggetti che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l’apparente scostamento individuale. Il riscontro potrà avvenire tramite collegamento telematico con l’Anagrafe comunale o, in alternativa, colloquiando con il Comune tramite Pec.
Il disallineamento fisiologico tra famiglia fiscale e famiglia anagrafica è comunque destinato a essere superato, quando sarà completata l’Anagrafe nazionale della popolazione residente e la sua integrazione con l’Anagrafe tributaria.

L’attività istruttoria
Il Garante della privacy ha evidenziato che la ricostruzione sintetica del reddito deve basarsi su “dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente”.
Le spese medie Istat, pertanto, sono utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati (spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, per acqua e condominio, parametrate ai metri quadrati dell’abitazione; spese per l’utilizzo di veicoli, parametrate ai kW).
Le spese medie Istat non avranno invece alcun peso nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico.
Inoltre, non saranno oggetto di contraddittorio le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (vedi tabella A allegata al Dm 24 dicembre 2012). Gli importi relativi a tali spese saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito soltanto se individuati puntualmente dall’ufficio. Analogamente, le spese per elettrodomestici, arredi e altri beni e servizi per la casa.
Viene poi ribadito il concetto, già affermato nella circolare 24/2013, secondo cui, se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi su "spese certe", "spese per elementi certi", investimenti e quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

Il “fitto figurativo”
In base al Dm 24 dicembre 2012, al contribuente, per il quale non risulta nel comune di residenza alcune delle tipologie di possesso (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito), viene attribuita la spesa per il “fitto figurativo”. Questo, però, non rileva ai fini della selezione.
In sede di contraddittorio, il contribuente potrà rappresentare la sua reale condizione abitativa, consentendo in tal modo di sostituire la spesa per “fitto figurativo” con la determinazione delle “spese per elementi certi” connesse alle caratteristiche dell’immobile di cui dispone.

Controlli preventivi sui dati
L’Agenzia, per limitare i rischi di errori ed evitare di selezionare posizioni che richiedono riscontri in ordine alla correttezza dei dati presso gli enti fornitori, sta effettuando una preliminare analisi delle informazioni presenti nelle banche dati. Analogamente gli uffici, prima di procedere all’invito del contribuente, dovranno effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati e provvedere alle eventuali opportune modifiche.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top