La non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all’esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno qualora si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa. In questo caso l’obbligo del cedente di assolvere successivamente l’IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode (Cass. 12751/2011, arg. ex Corte Giust. CE, 27 settembre 2007, C-409/04, 68 e 72, in tema cessione e acquisto intracomunitari; Corte Cass. n. 7389 del 11/05/2012).

Sentenza n. 5679 del 12 marzo 2014 (udienza 14 gennaio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Tricomi Laura
Iva, non imponibilità delle cessioni all’esportazione – Dichiarazione di responsabilità del cessionario – Accertamento sulla non avvenuta esportazione dei beni e sulla falsità dichiarazione – Conseguente imponibilità dei beni – Obbligo del cedente di assolvere l’Iva – Prova della mancata partecipazione alla frode

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