La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto. L’ambito della controversia vede coinvolti da un lato, l’ufficio delle imposte di Dortmund-Ovest e dall’altro la società ricorrente la cui attività principale è la gestione di un plesso ospedaliero. Oggetto del contendere la mancata concessione di un esenzione Iva su dei farmaci somministrati nel corso di cure mediche prestate nella struttura.


Il procedimento principale
La società convenuta è una società di diritto tedesco con forma giuridica di società a responsabilità limitata di pubblica utilità che gestisce una struttura ospedaliera. Negli anni 2005 e 2006, tale società, dietro autorizzazione, dispensava farmaci citostatici nel corso di cure ambulatoriali prestate su pazienti ospedalizzati. La somministrazione dei farmaci, però, avveniva a cura di medici, a loro volta dotati di personale autorizzazione, che operavano nella struttura nella veste di professionisti autonomi e indipendenti. Nei suddetti anni venivano somministrati i farmaci, sulla base di una prescrizione medica, di cui al procedimento principale ai pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera. La cessione dei farmaci citostatici, somministrati nell’ambito delle prestazioni mediche, veniva effettuata senza l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’ufficio delle imposte di Dortmund-Ovest, però, contestava la mancata applicazione dell’Iva sulla cessione di farmaci in questione che proprio dall’anno 2005, anno di entrata in vigore di talune disposizioni della disciplina del sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza veniva notificato un avviso di rettifica di imposta proprio in ragione dell’Iva non versata. La società convenuta proponeva un reclamo che non trovò accoglimento con esito positivo.  A seguito dell’accoglimento di un ricorso per cassazione, però, il giudice del rinvio decideva la sospensione del procedimento e di sottoporre la questione ai giudici della Corte di giustizia europea.

La questione pregiudiziale
Nell’ambito del procedimento principale viene chiesto, ai giudici europei della terza sezione della Corte, di determinare se la cessione di medicinali citostatici, effettuata dalla società convenuta nell’ambito di un trattamento ambulatoriale possa essere esentato da Iva nella prospettiva che tale cessione sia strettamente connessa alla terapia medica prestata nella struttura ospedaliera.

Sulla questione pregiudiziale
Nel corso dell’udienza la parte convenuta ha dichiarato come le spese mediche in questione siano di per sé esenti Iva ai secondo l’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva. Il governo tedesco per suo conto sostiene, invece, come il suddetto articolo sia suscettibile di una interpretazione piuttosto restrittiva, in quanto le esenzioni in esso previste costituiscono comunque una deroga al principio generale Iva per il quale l’imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tale interpretazione, comunque, deve rispettare gli obiettivi prefissati dal legislatore con la concessione di dette esenzioni in ottemperanza al principio della neutralità fiscale. La portata del citato articolo 13, è tale da avere lo scopo di disciplinare la totalità delle esenzioni delle prestazioni mediche in senso stretto. Tuttavia, ai togati europei, dalla disamina degli elementi forniti alla stessa Corte, se la cessione dei medicinali di cui al procedimento principale possa essere considerata, materialmente ed economicamente, inscindibile dalla terapia medica a cui sono stati sottoposti i pazienti. Richiamando, ancora una volta, il principio di neutralità fiscale, i togati europei concludono che una norma, in questo caso l’articolo 13, non può ritenersi applicabile, pertanto l’esenzione non riconoscibile, laddove l’applicabilità della disposizione stessa non sia inequivocabile.

La pronuncia della Corte
Alla cessione di beni, quale quella dei medicinali citostatici di cui nel procedimento principale, la cui somministrazione avviene nell’ambito di un trattamento ambulatoriale effettuato da medici che operano all’interno della struttura ospedaliera ma come professionisti indipendenti non può applicarsi il regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva Iva. Tale esenzione è prevista nel solo caso in vi sia un nesso inscindibile, materialmente ed economicamente, tra la somministrazione del farmaco e la prestazione di cura medica. Spetta comunque al giudice del rinvio la verifica della sussistenza o meno del nesso in parola.


Fonte: Agenzia Entrate

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