Nel quadro RQ è presente la sezione XI-A, istituita a seguito delle disposizioni dell'articolo 81, comma 16, del Dl 112/2008, che ha previsto un'addizionale all'Ires del 10,5% (fino al 2013) per i soggetti che svolgono attività nel settore petrolifero e dell'energia elettrica ("Robin Hood Tax"). L'articolo 5, comma 1, del Dl 69/2013, ha ampliato l'ambito applicativo dell'addizionale, riducendo il volume di ricavi, che deve essere superiore a 3 milioni di euro (in precedenza 10 milioni), e il reddito imponibile, che deve essere superiore a 300 mila euro (in precedenza 1 milione).

La stessa sezione XI-A è utilizzata, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, dagli enti creditizi e finanziari, dalla Banca d'Italia e dalle società e dagli enti che esercitano attività assicurativa, per assolvere al pagamento di un'imposta addizionale all'Ires dell'8,5%. L'articolo 2, comma 2, del Dl 133/2013, ha previsto, inoltre, che i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Tuir e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento. Questi ultimi assoggettano il proprio reddito imponibile alle addizionali, senza tener conto, del reddito imputato dalla società partecipata.

Per distinguere il soggetto che applica l'addizionale, nonché la percentuale da applicare, nella casella "Addizionali Ires" del frontespizio è previsto l'inserimento di un codice: "1" per i contribuenti cui si applica l'addizionale prevista dal Dl 112/2008, "2" per i contribuenti cui si applica l'addizionale del Dl 133/2013.

La sezione XI-B del quadro RQ è prevista per le società e enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, ai sensi della legge 7/2009, assoggettano ad addizionale del 4% l'utile prima delle imposte risultante dal conto economico, qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%. La norma pone però un limite: l'importo dell'addizionale non può eccedere il minore tra l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico, e l'importo corrispondente al 5,8 per mille (dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2012 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015) del patrimonio netto anziché al 7,5 per mille previsto precedentemente alle modifiche dell'articolo 25-bis del Dl 216/2011.

Grazie alla Stabilità 2014 (comma 156 dell'articolo 1 della legge 147/2013), è riproposta la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 448/2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che, all'esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena titolarità.
La sezione XVII del quadro RQ ospita l'apposito prospetto per le società che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera dd-bis), del Dl 70/2011, intendono avvalersi della rivalutazione. Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1 gennaio 2013 (comma 473 dell'articolo 1 della legge 228/2012) o alla data dell'1 gennaio 2014. L'efficacia della procedura è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires che va effettuato, per i beni in possesso nel 2014, entro il 30 giugno 2014, in un'unica soluzione oppure a rate, fino a un massimo di tre annuali di pari importo. L'imposta sostitutiva è versata nella misura del 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate, e del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

La sezione XIX del quadro RQ viene riproposta grazie all'intervento della Stabilità 2014 (comma 150, articolo 1, della legge 147/2013). Il prospetto va compilato dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del Dl 185/2008 per le operazioni straordinarie o traslative effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
La disciplina prevede la facoltà di assoggettare a un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16%, i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio individuale a seguito dell'operazione straordinaria o traslativa, e attribuiti, nel bilancio consolidato, alle voci avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Il versamento dell'imposta sostitutiva va fatto in un'unica rata entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. Quindi, le operazioni possibili riguardano sia quelle effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (indicando "1" nella casella "Anno operazione") sia quelle effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (indicando "2").
A differenza del precedente riallineamento, l'esercizio dell'opzione non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172 comma 10-bis, 173 comma 15-bis e 176 comma 2-ter, del Tuir e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del Dl 185/2008. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di attuazione delle disposizioni della Stabilità 2014.

La nuova sezione XX è prevista per le società titolari, non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità.
Questi soggetti possono, con la compilazione del prospetto, optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio, che va versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'Ires. L'imposta sostitutiva è prevista dal comma 5 dell'articolo 49-bis del Dlgs 171/2005. L'attività di noleggio deve essere di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni; è esclusa la detraibilità o deducibilità dei relativi costi e spese.

Poiché tali proventi non concorrono alla formazione del reddito, è necessario apportare variazioni nella determinazione del reddito d'impresa (quadro RF) per i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. In particolare, la somma dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio va indicata nel rigo RF31, indicando il codice 29, mentre nel rigo RF44 va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.

La sezione XXI è divisa in tre sottosezioni per accogliere l'esposizione dei dati per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, nonché per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
La rivalutazione è stata riproposta dall'articolo 1, commi da 140 a 146, della legge 147/2013, facendo rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 342/2000, a quelle del Dm 162/2001 e del regolamento di cui al Dm 86/2002, e richiamando anche i commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 311/2004.

La prima sottosezione (XXI-A) è utilizzata dai soggetti che non adottano i principi Ias/Ifrs. La rivalutazione riguarda:
i beni d'impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012
tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge di stabilità 2014.
La rivalutazione si esegue mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap e di eventuali addizionali con una aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

La seconda sottosezione (XXI-B) va compilata dalle società che affrancano ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, facoltà concessa per il rinvio all'articolo 14 della legge 342/2000. I beni devono essere quelli previsti dall'articolo 10 di tale legge e devono ancora essere presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 342/2000 si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del Tuir.

L'ammontare complessivo delle imposte versate (per la prima come per la seconda sottosezione) va esposto nella colonna 2 del rigo RQ77 contenuto nella sezione XXI-B. L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. La prima rata va indicata in colonna 1 e versata entro il termine di versamento del saldo Ires, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

L'ultima sottosezione (XXI-C) è riservata all'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo di rivalutazione risultante dalla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, nonché della riserva vincolata in sospensione d'imposta ai fini fiscali a seguito del riallineamento dei valori.
L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, da versare in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva della sottosezione XXI-B.
Sia per quanto riguarda l'imposta sostitutiva della sottosezione XXI-B sia per quella della sottosezione XXI-C è possibile compensare l'ammontare dovuto ai sensi del Dlgs 241/1997.

Sempre nel quadro RQ è presente una nuova sezione (XXII) destinata alle società che detengono quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. L'articolo 1, comma 148, della Stabilità 2014, ha previsto per i possessori di tali quote la facoltà di assoggettare a una imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap e di eventuali addizionali (con l'aliquota del 12%) i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6 dell'articolo 6 del Dl 133/2013.
Il riferimento è a quelle quote di partecipazione trasferite, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Dl 133/2013. Nel passaggio da immobilizzazioni finanziarie ad attività detenute per la negoziazione potrebbe emergere una differenza tra il nuovo valore e il valore fiscale precedentemente riconosciuto. Il valore sarà considerato secondo la disciplina tributaria applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione e, quindi, il maggior valore iscritto in bilancio assoggettato a una imposta sostitutiva.


Fonte: Agenzia Entrate

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