Bisogna versare l’imposta di bollo in relazione alle ricevute di pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali?

In linea generale, è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro su ogni ricevuta o quietanza rilasciata dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria (l'imposta non è dovuta nel caso in cui la somma non superi 77,47 euro). In deroga a tale principio, sono esentati dal pagamento, tra gli altri, gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e le ricevute dei contributi. Le ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario rientrano nell’ambito applicativo di tale disposizione e, pertanto, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, anche qualora l’importo sia superiore al limite di 77,47 euro, in quanto detto pagamento concretizza un contributo obbligatorio che il cittadino deve versare, in base a quanto prevede la legge (articolo 1 del Dl 382/1989), per ottenere l'assistenza sanitaria (risoluzione 9/E del 2014).


Fonte: Agenzia Entrate

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