Con le modifiche introdotte all'articolo 166 del Tuir è ora possibile, per la società che trasferisce la residenza - ai fini delle imposte sui redditi - all'"estero", la sospensione della tassazione "exit tax".
L'articolo 91 del Dl 1/2012 ha aggiunto i commi 2-quater e 2-quinquies al predetto articolo 166, che, con il Dm del 2 agosto 2013, rendono possibile la sospensione o la rateizzazione del versamento dell'imposta sui redditi relativa alla plusvalenza, determinata in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Deve trattarsi di trasferimenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per i soggetti inclusi nella lista di cui al decreto previsto dall'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.

Nel nuovo quadro TR del modello Unico Sc è possibile, quindi, optare per:
la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente. La plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti
il versamento rateale dell'imposta anche relativa a ciascun cespite. Le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del Dlgs 241/1997.
L'opzione per la sospensione si esercita indicando l'ammontare della plusvalenza sospesa e della corrispondente imposta sospesa nel rigo TR4, rispettivamente nelle colonne 2 e 3.
Già nel rigo TR1 va riportato l'ammontare della plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito, indicata nel quadro RF, rigo RF31, con il codice 39, cioè la plusvalenza unitariamente determinata.
La sospensione può non riguardare tutte le componenti. Infatti, il Dm del 2 agosto 2013 ha escluso la "sospendibilità" del versamento dell'imposta che attiene: a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'articolo 85 del Tuir; b) i fondi in sospensione d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 166 del Tuir, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

Precisa ancora il Dm che le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza.
Da ciò deriva che gli importi dei totali non possono essere superiori all'importo del reddito determinato, ad esempio, nel quadro RN.

Nel prospetto sotto riportato, si è supposta una plusvalenza da "exit tax" pari a 10mila euro e un importo "sospendibile" pari sempre a 10mila euro (quindi non rilevano altri componenti).
Supponendo di non avere perdite che possano ridurre l'ammontare della plusvalenza, l'imposta sospendibile sarà pari, fino a capienza dell'imposta netta del quadro RN, a 2.750.

Per quanto concerne la "rateizzazione", il rigo TR5 ospita l'ammontare della plusvalenza rateizzata, l'imposta calcolata sulla stessa plusvalenza e la rata. In particolare, l'importo "rata" va indicato nella colonna 1 del rigo RN23.

Nel caso in cui la società dichiarante abbia optato per il regime di trasparenza prevista dagli articoli 115 o 116 del Tuir, ovvero per la tassazione di gruppo prevista dagli articoli da 117 a 129 del Tuir, gli importi dei totali indicati nel rigo TR3 relativi al totale della plusvalenza sospesa e al totale dell'imposta sospendibile vanno comunicati ai soci (colonne 3 e 4 del rigo TN17) o alla consolidante (colonne 3 e 4 del rigo GN22).


Fonte: Agenzia Entrate

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