L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 19/E del 13 febbraio, ha sottolineato che il liquidatore subentra in toto al sostituto d’imposta. Di conseguenza, se il liquidatore è chiamato ad amministrare il patrimonio che era gestito da una società di intermediazione mobiliare ed alcuni clienti di questa hanno optato per il regime del risparmio gestito, il commissario è tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato. Già nella circolare 28/E/2006, era stato affermato che gli obblighi che gravano sul sostituto d’imposta, anteriormente alla liquidazione coatta amministrativa, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.

0 commenti:

 
Top